Pubblicazioni di matrimonio
Ufficio: Stato civile
Referente e Resp. Proced.: Duccio Papini
Indirizzo: Palazzo Chigi Zondadari – Piazza Chigi n. 2
Tel: +39 0577 899720
Fax: +39 0577 899721
E-mail: anagrafe@comune.sanquiricodorcia.si.it
Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13.00
Requisiti del richiedente
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie – la pubblicazione non può essere effettuate prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio – per:
– Cittadini italiani di cui almeno uno residente a San Quirico d’Orcia interessati a contrarre matrimonio ciivile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano;
– Stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente
I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per contrarre matrimonio (art. 86 Codice Civile).
Modalità per effettuare la richiesta di pubblicazione
È consigliabile prendere un appuntamento, anche telefonico, in orario d’ufficio, per effettuare la richiesta di pubblicazione, alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata in originale.
Attenzione:
– Chi ha già in corso un cambio di residenza o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l’Ufficio di Stato Civile;
– Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all’Anagrafe, rispettivamente del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati;
– Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia e in quale Comune.
N.B.
La data del matrimonio sarà fissata dai nubendi insieme all’Ufficiale di Stato Civile al momento dell’appuntamento delle pubblicazioni e in seguito alla verifica della disponibilità delle date e degli ambienti.
Documentazione da presentare
Al momento dell’appuntamento:
– Documento d’identità in corso di validità
– Codice fiscale
– Eventuale procura speciale in originale con allegato documento d’identità in corso di validità.
Inoltre:
- Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di San Quirico d’Orcia;
- Per i culti acattolici ammessi dallo Stato italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l’attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate.
Casi particolari, per i quali è necessaria documentazione diversa:
– il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18;
– donna in stato libero (vedova o matrimonio annullato) o divorziata da meno di 300 giorni;
– i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, etc.).
Il cittadino italiano residente in Italia, che deve sposarsi all’estero in un Paese dove gli viene richiesto il certificato di capacità matrimoniale e il certificato di eseguite pubblicazioni, deve eseguire le pubblicazioni in Italia.
Se il coniuge è straniero non deve presentare il nulla-osta previsto dall’art. 116, ma dovrà presentare un estratto di nascita su modello plurilingue oppure legalizzato e tradotto e un certificato di cittadinanza, residenza e stato libero rilasciato dal Comune di residenza all’estero, il tutto legalizzato e tradotto (da verificare eventuali esenzioni). Per i paesi che non richiedono quanto sopra occorre prendere informazioni presso il Consolato Italiano nel Paese dove viene contratto il matrimonio.
Per gli Stranieri: informarsi dettagliatamente presso l’ufficio competente relativamente a tutta la documentazione da presentare. Si rende noto che la documentazione rilasciata dall’autorità straniera dovrà essere preventivamente presentata, in copia, all’ufficio per il controllo e successivamente sarà prenotata la data di richiesta pubblicazione.
Iter procedura
Il giorno della richiesta di pubblicazione devono essere presenti:
– entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore;
– lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore-interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d’identità.
L’Ufficiale di Stato Civile accerta la veridicità delle dichiarazioni acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria.
Ai nubendi verranno date indicazioni riguardo al regime patrimoniale della famiglia.
Affigge all’Albo Pretorio on line l’atto di pubblicazione per 8 giorni + 3 per eventuali opposizioni. Le pubblicazioni on line sono consultabili collegandosi al sito www.comune.sanquiricodorcia.si.it Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio rilascerà:
- certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;
- autorizzazione per il Ministro di Culto.
- attestato di pubblicazioni per usi particolari
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita domanda al Sindaco (in bollo). A pubblicazione avvenuta, verrà rilasciata la richiesta per il Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione.
La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale di Stato Civile.
Costi
Occorre presentarsi con:
a) 1 sola marca da bollo (da euro 16.00) se entrambi i nubendi sono residenti a San Quirico d’Orcia
b) 2 marche da bollo (ognuna da euro 16.00) se uno degli sposi è residente in altro Comune
In caso di celebrazione del matrimonio con rito civile in altro Comune o con riti appartenenti a culti acattolici occorre una ulteriore marca da bollo (da euro 16.00)
Tempi
Le pubblicazioni vengono affisse on line sul sito web del Comune di San Quirico d’Orcia per 8 giorni + 3 per le eventuali opposizioni.
Termine di conclusione:
Il procedimento di pubblicazioni matrimonio si conclude entro 60 giorni.
Informazioni
Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall’eseguita pubblicazione
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
- all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
- al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art. 159 C.C.).
Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l’atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l’annotazione e la conseguente certificazione.
Avvertenze
Si suggerisce, in via ordinaria, di prenotare l’appuntamento per la pubblicazione con congruo anticipo rispetto alla data ipotizzata per il matrimonio (almeno due mesi prima).