Chi sono
I Giudici Popolari sono cittadini che vengono nominati nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello per l’esercizio delle funzioni giudicanti proprie di questi due organi.
Come vengono nominati
Il Comune, in base alla normativa vigente in materia (Legge n.287/1951 e successive modifiche), ogni due anni (anni dispari) procede, attraverso una Commissione, composta dal Sindaco e da due consiglieri comunali, alla formazione di due distinti elenchi di cittadini residenti in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di Giudice Popolare presso la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello. Questi elenchi servono ad aggiornare, per il biennio successivo, gli Albi definitivi dei giudici popolari che sono finalizzati al sorteggio dei nominativi da includere nelle Liste Generali.
Quali sono i requisiti necessari
I requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare sono:
- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- Età compresa fra i 30 e i 65 anni
- Titolo di studio di scuola media inferiore per le funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assise e titolo di studio di scuola media superiore per le funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assiste di Appello.
Quali sono le incompatibilità
Non possono svolgere la funzione di Giudice Popolare:
- I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o gli addetti all’ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organi di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività del servizio;
- I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine, grado e congregazione.
Cosa fare per essere iscritto negli appositi elenchi
Per essere iscritto negli appositi elenchi, il cittadino che possiede i requisiti richiesti dalla legge può presentare domanda al comune di residenza, dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari. Al fine dell’accertamento dei requisiti previsti, può anche avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tale iscrizione ha durata illimitata e può avvenire anche d’ufficio.