La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concerne stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione. La dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa nell’interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia direttamente conoscenza.
Cosa non si può dichiarare
Non si possono fare dichiarazioni a carattere dispositivo, manifestazioni di volontà o relative ad eventi futuri.
Come si fa
Le singole amministrazioni possono predisporre, in conformità al modello ministeriale, i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno la facoltà di utilizzare:
- Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da presentare alla P.A.
- Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa da chi non sa o non può firmare, da presentare alla P.A.
- Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare ai privati.
Dove andare e quando
Servizio Demografico – Piazza Chigi n.2 tel. 0577/899720.
Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Martedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00
Sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00
Quanto si paga
- € 0,26 in carta semplice
- € 16,52 in bollo (€ 16,00 per imposta di bollo da presentare a cura del richiedente e € 0,52 per i diritti di segreteria).
- Le certificazioni anagrafiche sono soggette all’imposta di bollo all’origine. Il rilascio di certificazioni in esenzione da bollo è possibile solo nei casi previsti espressamente dalla normativa.
Notizie utili
Se la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è presentata alle Amministrazioni e ai Gestori di Servizi Pubblici, la firma non deve essere autenticata. È sufficiente firmare la dichiarazione davanti al dipendente addetto a riceverla oppure presentarla o inviarla allegando la fotocopia di un documento di identità.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è estesa anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidono di accertarla in quanto per i privati accettare le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non è un obbligo ma una facoltà. In questo caso però è necessario autenticare la firma del dichiarante. L’autenticazione può essere fatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal Sindaco.