Separazione e divorzio
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi con l’assistenza dell’avvocato
ART.6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi ininterrotti di separazione consensuale dei coniugi).
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica nei casi sotto riportati:
– in assenza di figli;
– in assenza di figli minori;
– in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave.
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica nei casi sotto riportati:
– in presenza di figli minori;
– di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
– di figli maggiorenni non autosufficienti.
Almeno uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
L’accordo da inoltrare al Comune di San Quirico d’Orcia potrà anche essere inviato dagli avvocati, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it
Separazioni e divorzi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile
ART. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:
- Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi ). - Inoltre
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
- Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
Sei mesi ininterrotti di separazione consensuale dei coniugi. (se la separazione è stata ottenuta con un provvedimento del tribunale dovrà essere prodotta copia autentica della stessa)
Le fasi dell’accordo:
Prenotazione appuntamento:
Riferimenti normativi:
- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 – Supp. Ordinario n. 84)