DENUNCIA DI NASCITA
(D.P.R. n. 396/2000 “Nuovo regolamento dello Stato Civile”)
La denuncia di nascita può essere effettuata presso l’Ospedale o la Casa di Cura, entro 3 giorni dalla nascita o presso il Comune ove è avvenuta la nascita oppure presso il Comune di residenza dei genitori, entro 10 giorni dalla nascita (qualora i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di essi, la dichiarazione è resa nel Comune di residenza della madre).
– IN CASO DI NASCITA DA GENITORI CONIUGATI TRA LORO la denuncia di nascita può essere resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto;
– IN CASO DI NASCITA DA GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO la denuncia di nascita deve essere resa da entrambi i genitori.
Documenti occorrenti:
- Documento d’identità del/dei denunciante/i;
- Attestazione di Nascita contenente le generalità della madre, l’indicazione del Comune/Ospedale/Casa di cura o di altro luogo ove è avvenuto il parto, il giorno e ora della nascita e il sesso del bambino. Nel caso in cui al momento nascita non sia presente personale sanitario il dichiarante deve esibire una constatazione di avvenuto parto rilasciata dal medico/ostetrica che ha visitato la puerpera subito dopo il parto oppure, nel caso in cui non sia intervenuto personale sanitario né durante né dopo il parto, il dichiarante deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
RICONOSCIMENTO DI UN FIGLIO
(Artt.250 e segg. del Codice Civile; artt. 42 e segg. D.P.R. 3.11.2000 n.396; Legge 10.12.2012 n.219)
A norma dell’art.250, comma 5, del Codice Civile “il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età salvo che il giudice non li autorizzi …….”.
Premesso che di norma il riconoscimento di un figlio nato da genitori non sposati fra loro avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita, i genitori possono effettuarlo anche durante il periodo di gravidanza dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza ovvero posteriormente alla nascita dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o di iscrizione dell’atto di nascita.
Il riconoscimento si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all’Ufficiale di Stato Civile o in un atto pubblico o in un testamento.
Con legge 10 dicembre 2012 n.219 “disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” il legislatore ha introdotto modifiche in materia di riconoscimento dei figli naturali, prevedendo l’eliminazione dall’ordinamento delle residue distinzioni fra status di figli nati in costanza di matrimonio o al di fuori del matrimonio.
RICONOSCIMENTO ANTERIORE ALLA NASCITA
Documenti richiesti:
– Certificato medico che attesti lo stato di gravidanza;
– Documento di identità di chi effettua il riconoscimento;
Nel caso in cui uno o entrambi i futuri genitori abbiano la cittadinanza straniera occorre presentare, oltre alla sopra elencata documentazione:
– Nulla osta al riconoscimento rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare straniera in Italia legalizzato nei modi e termini di Legge e, se rilasciato in lingua straniera, tradotto legalmente in lingua italiana.
RICONOSCIMENTO POSTERIORE ALLA NASCITA
Il riconoscimento di un figlio che non ha compiuto gli anni quattordici non può essere ricevuto senza il consenso dell’altro genitore. Se il figlio ha compiuto gli anni quattordici occorre il consenso di quest’ultimo.
Documenti richiesti:
– Documento di identità di chi effettua il riconoscimento;
Nel caso in cui la persona che richiede di essere ammesso al riconoscimento abbia la cittadinanza straniera occorre presentare, oltre alla sopra elencata documentazione:
– Nulla osta al riconoscimento rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare straniera in Italia legalizzato nei modi e termini di Legge e, se rilasciato in lingua straniera, tradotto legalmente in lingua italiana.